Art. 1.
(Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale, in materia di difensore di ufficio).

      1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia non è comparso, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile. Se il difensore di fiducia ha abbandonato la difesa, il giudice nomina un difensore di ufficio a norma dei commi 2 e 3».

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Se il difensore di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito o non è comparso, il giudice nomina un altro difensore immediatamente reperibile, iscritto nell'elenco di cui al comma 2. Se il difensore di ufficio nominato ha abbandonato la difesa, il giudice nomina un altro difensore a norma dei commi 2 e 3. La mancata comparizione del difensore di ufficio, senza giustificato motivo o per legittimo impedimento, costituisce illecito disciplinare; il giudice provvede a informare il consiglio dell'ordine forense dell'assenza del difensore di ufficio.
      4-ter. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, qualora il difensore di ufficio non sia stato reperito ovvero non sia comparso, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di

 

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un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza».